Regolamento MillionDay

Regolamento del MillionDay

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Prot. n. R.U. 11560/U del 26/01/2018
Tratto da www.agenziadoganemonopoli.gov.it


Articolo 1
(oggetto)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità del gioco numerico a quota fissa denominato “MillionDay”;
2. La raccolta del gioco è effettuata presso tutte le ricevitorie del gioco del lotto e presso i punti vendita a distanza autorizzati.

Articolo 2
(modalità di gioco)

1. Il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 55.
2. La giocata si effettua pronosticando 5 numeri, da confrontare con i 5 numeri estratti.
3. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata alle ore 19:00 di ciascun giorno e, comunque, non prima della conclusione del processo di chiusura del gioco.
4. L’estrazione dei 5 numeri vincenti avviene attraverso un sistema informatico automatizzato, approvato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che genera una sequenza di numeri casuali da 1 a 55 senza ripetizione dei numeri già estratti.
5. La raccolta delle giocate relativa a ciascun concorso è effettuata tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00 ad eccezione dell’intervallo temporale che va dalle ore 18:45 fino alle 19:05 e comunque non prima dell’esito positivo dell’estrazione del concorso precedente.
6. I numeri estratti di ogni singola estrazione sono riportati nel notiziario delle estrazioni di cui al successivo articolo 8 e visualizzati presso ogni ricevitoria tramite appositi dispositivi visivi, nonché pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it e del concessionario www.millionday.it.
7. Qualora si verifichino impedimenti di qualsivoglia natura che non consentano l’estrazione dei numeri vincenti nell’orario stabilito, la stessa è effettuata non appena possibile e comunque prima che avvenga l’estrazione del concorso successivo.

Articolo 3
(scontrino)

1. Per ciascuna giocata è rilasciato lo scontrino di gioco il quale riporta necessariamente:
a) il logo del gioco;
b) i numeri giocati;
c) il giorno dell’estrazione a cui si intende partecipare;
d) la data e l’ora della giocata;
e) l’importo della giocata;
f) i riferimenti della ricevitoria;
g) eventuali comunicazioni al giocatore;
2. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.
3. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal ricevitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino.

Articolo 4
(posta di gioco)

1. La posta di gioco è fissata a euro 1.
2. La giocata consente la partecipazione a tutte le categorie di vincita previste sulla base della corrispondenza tra i numeri pronosticati e quelli estratti.

Articolo 5
(giocate in abbonamento)

1. Le giocate possono essere effettuate anche per più concorsi consecutivi, fino ad un massimo di 20.
2. La giocata per più concorsi consecutivi genera l’emissione di un numero di scontrini di gioco pari a quello dei concorsi a cui si intende partecipare.
3. Ogni scontrino attestante l’avvenuta giocata per un singolo concorso conferisce, in capo al giocatore, il diritto a partecipare solo al concorso per il quale è stato emesso.
4. Non è possibile annullare la giocata ad un singolo concorso senza aver annullato prima le giocate relative a tutti i concorsi successivi.
5. Ai fini della rendicontazione delle giocate per più concorsi consecutivi, si applicano gli articoli 5 e 6 del D.D. del 4 dicembre 2008.

Articolo 6
(categorie di vincita)

1. Le vincite al MillionDay derivano dalla corrispondenza di due o più dei 5 numeri pronosticati con quelli estratti.
2. I premi, al lordo delle ritenute di legge, sono i seguenti:
. in caso di corrispondenza di due dei cinque numeri pronosticati con due dei cinque numeri estratti il premio è pari a 2,1739130 volte la posta;
. in caso di corrispondenza di tre dei cinque numeri pronosticati con tre dei cinque numeri estratti il premio è pari a 54,3478261 volte la posta;
. in caso di corrispondenza di quattro dei cinque numeri pronosticati con quattro dei cinque numeri estratti il premio è pari a 1.086,9565217 volte la posta;
. in caso di corrispondenza di cinque dei cinque numeri pronosticati con cinque dei cinque numeri estratti il premio è pari a 1.086.956,5217391 volte la posta.
3. Per ogni scontrino è conseguibile solo la vincita massima realizzata, con esclusione di ogni cumulabilità.
4. Alle vincite si applica la ritenuta dell’otto per cento.

Articolo 7
(partecipazione al gioco)

1. La partecipazione al gioco può essere effettuata:
a) compilando la schedina di gioco, anche tramite dispositivi digitali, marcando i numeri che si intende giocare;
b) comunicando a voce al ricevitore i numeri che si intende giocare. Il ricevitorie prima di confermare la giocata è tenuto a verificare insieme al giocatore l’esattezza della giocata;
c) mediante partecipazione a distanza sui canali di gioco messi a disposizione dai punti vendita autorizzati e secondo le modalità indicate nel D.M. 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/ltt.

Articolo 8
(notiziario delle estrazioni)

1. Il notiziario delle estrazioni, pubblicato presso le ricevitorie, costituisce il documento ufficiale dei numeri vincenti per ogni concorso.

Articolo 9
(riscossione delle vincite)

1. Le vincite conseguite presso ciascuna ricevitoria sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale delle vincite del “MillionDay”.
2. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino originale a condizione che lo stesso sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata sul sistema informatico del concessionario.
3. Lo scontrino per il pagamento della vincita deve essere presentato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall’affissione del Bollettino Ufficiale.
4. Le vincite vengono pagate con le modalità previste all’articolo 2 della determina del 5 marzo 2012, n. 9385, e successive modificazioni.
5. Le vincite conseguite sulle giocate effettuate mediante partecipazione a distanza sono rese note e pagate secondo le modalità di cui al d.M. 23 gennaio 2013, n. 2937/giochi/ltt.

Articolo 10
(vigilanza sulle estrazioni)

1. La Commissione di vigilanza prevista all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, controlla la funzionalità del sistema estrazionale di cui all’articolo 2, comma 4, con intervalli non superiori ai 5 giorni. A tal fine, in apposita postazione predisposta dal Concessionario anche presso la sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Roma, si svolge la verifica su un resoconto derivante dal sistema estrazionale contenente, quanto meno, i seguenti dati:
a) numero delle giocate;
b) numeri estratti;
c) ultima giocata con orario;
d) orario chiusura gioco;
e) orario di estrazione;
f) il sigillo alfanumerico attestante univocamente la corretta chiusura del concorso e le relative giocate.
2. La Commissione, verificati i dati che il sistema ha fornito, redige apposito verbale della constatazione di funzionalità e ne trasmette copia al competente Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e al Concessionario.
3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Concessionario.
4. Le chiavi crittografiche utilizzate per definire il sistema di randomizzazione per il “MillionDay” sono generate, con cadenza annuale, dal Concessionario sotto la vigilanza di un’apposita Commissione individuata nella composizione con determina del Direttore gestioni tributi e monopolio giochi.

Articolo 11
(validazione giocate)

1. I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, incaricati del controllo di chiusura del concorso del gioco del lotto e alla validazione delle relative giocate vincenti, procedono periodicamente, presso la sede del Concessionario, alle operazioni di verifica delle giocate emesse e vincenti del MillionDay nonché al controllo sulla conservazione dei supporti informatici sui quali sono registrate.

Articolo 12
(adempimenti contabili del concessionario)

1. Alle riscossioni e versamenti del Concessionario e a tutti gli adempimenti contabili dello stesso e dei ricevitori si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del d.P.R. 7 agosto 1990, n.303 e successive modificazioni.

Articolo 13
( obblighi del concessionario )

1. Il Concessionario, al fine di garantire il regolare svolgimento del gioco è tenuto:
a) a curare lo sviluppo e l’aggiornamento del proprio software centrale, periferico e quello relativo alla generazione casuale dei numeri necessari all’effettuazione delle estrazioni e, ove necessario, all’implementazione dell’hardware;
b) a definire modalità, approvate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di effettuazione del monitoraggio periodico, finalizzato alla verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti del sistema estrazionale indicati al precedente punto a);
c) a garantire la progettazione, stampa e distribuzione ai ricevitori del gioco di adeguato materiale informativo promozionale per favorire la conoscenza delle modalità del gioco da parte dei giocatori;
d) a stampare e distribuire ai ricevitori del gioco il materiale necessario per garantire la partecipazione al gioco da parte degli utenti;
e) a sostenere la fase di lancio del gioco attraverso adeguate iniziative informative;
f) a custodire i supporti di cui all’articolo 11 nei quali sono registrati i dati relativi alla raccolta delle giocate, alle estrazioni effettuate e alle vincite conseguite, che vengono periodicamente inviati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
g) a produrre nell’ambito della rendicontazione del gioco del lotto una specifica rendicontazione del gioco “MillionDay”.

Articolo 14
(norme di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dalla presente determina valgono le disposizioni regolamentari del gioco del Lotto anche con partecipazione a distanza.

Articolo 15
(entrata in vigore)

1. Il giorno 7 febbraio 2018 ha inizio la raccolta del gioco e in pari data è effettuata la prima estrazione del gioco; la raccolta del nuovo gioco è avviata progressivamente presso le ricevitorie, secondo un piano programmato, nel termine massimo di 10 giorni.
2. Al fine di consentire le necessarie integrazioni ai sistemi di raccolta dei punti vendita a distanza, la raccolta del gioco, presso tali punti vendita, ha inizio il giorno 7 marzo 2018.
3. La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - www.agenziadoganemonopoli.gov.it che tiene in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma 26 gennaio 2018